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Come riconoscere un esemplare maschio di Cannabis Sativa

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Questo è un esemplare maschio di Cannabis Sativa, che com’è noto è una pianta dioica.
In natura i maschi di questa specie sono in numero inferiore rispetto alle femmine: mediamente sono in proporzioni che vanno dal 20% al 35%, sul totale delle piante.
Possono fiorire anche un mese dopo la germinazione. Solitamente in pieno campo iniziano a maturare già a giugno (anche prima se hanno subito degli stress) e continuare a maturare sino ad estate inoltrata.
In commercio, da decenni, esistono invece semi femminilizzati (SCOPR DI PIU’), ossia che danno origine a piante sicuramente femmine. Questo al fine di ottenere fiori non impollinati, e quindi privi di seme (sinsemilla).
Per questo motivo molti consumatori e coltivatori amatoriali di cannabis non hanno mai visto un maschio.
Nella produzione di cannabis light a partire da semi regolari (non femminilizzati) è invece fondamentale saper riconoscere i maschi, per estirparli prima che maturino e fecondino le femmine. Questo permette di ottenere fiori sinsemilla.
Nella produzione di semi alimentari di canapa, i maschi sono invece indispensabili; e lo sono anche quando si vogliono creare incroci tra genetiche.WhatsApp Image 2020-04-03 at 17.48.20.jpeg

I maschi si distinguono solo dopo la comparsa dei caratteristici fiori.
All’inizio della fioritura potreste essere ingannati perché i fiori del maschio e quelli della femmina sono molto simili.
I fiori maschili si sviluppano velocemente, diventando sempre più tondeggianti, al contrario di quelli femminili che iniziano a produrre peli bianchi.

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Iniziano a formassi dei grumi composti da piccole strutture ovoidali di diverse dimensioni.WhatsApp Image 2020-04-03 at 17.50.38.jpeg

Nello stadio successivo è visibilissimo il fiore maschio, ma è ancora chiuso: fino a questo momento non c’è stata impollinazione. Ma il fiore matura presto: le cose possono cambiare nell’arco di poche ore.

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I singoli fiori maschi crescono, maturano, sbocciano e si degradano di continuo sino alla morte dell’esemplare.
Quello che vedete in quest’ultima foto è un fiore aperto che, agitato, ha rilasciato il polline che conteneva; molto visibile in contrasto con lo schermo scuro dello smartphone.

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Quella polvere giallastra e sottilissima può essere trasportata dal vento e viaggiare per chilometri. Questo potrebbe comportare incroci tra le piante industriali legalmente coltivate, e cannabis illegale, il cui polline proviene da chissà dove. Per questo motivo nelle coltivazioni industriali non è consentito usare semi auto prodotti da colture precedenti, se non in via sperimentale e in compartecipazione con enti di ricerca.

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Per il contributo si ringrazia il Dott. Giuseppe Nicosia, tra i principali esperti di cannabis, collaboratore dell’azienda Etnaponica.

ECCO COME SI ESPRIME L’OMS SULLA CANNABIS!

TRADUZIONE DELLE PRINCIPALI RACOMANDAZIONI DEL #WHO

La relazione raccomanda diverse modifiche al modo in cui è programmata la cannabis, che potrebbe avere implicazioni significative per l’intero settore:

• La programmazione della cannabis nelle convenzioni internazionali sul controllo delle droghe non sarebbe così restrittiva come lo è oggi, perché verrebbe rimossa dalla Tabella IV della Convenzione del 1961, la categoria riservata alle sostanze più pericolose.

• Il #THC in tutte le sue forme verrebbe rimosso dalla Convenzione del 1971 e collocato con la cannabis nell’Allegato I della Convenzione del 1961, semplificando significativamente la classificazione della cannabis.

• I preparati di #CBD puro e quelli conteneti CBD insieme a non più dello 0,2% di THC, non verrebbero inclusi in alcun modo nelle convenzioni internazionali sul controllo delle droghe.

• Preparazioni farmaceutiche contenenti delta-9-THC, se seguiranno determinati criteri, verrebbero aggiunti al Programma III della Convenzione del 1961, riconoscendo l’improbabilità dell’abuso.

Queste modifiche includono:Cannabis e resina di cannabis

Il rapporto raccomanda che la cannabis e la resina di cannabis “siano cancellati dalla Tabella IV della Convenzione Unica sui Farmaci Narcotici (1961).” Ricordiamo che la suddetta Tabella è la più restrittiva, se così fosse andrebbe a finire nella Tabella I

Nel giustificare il cambiamento, l’#ECDD ha osservato:

“Le prove presentate al comitato non indicavano che la pianta di cannabis e la resina di cannabis fossero particolarmente suscettibili di produrre effetti negativi simili agli effetti delle altre sostanze nella Tabella IV della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961. Inoltre, i preparati di cannabis hanno mostrato un potenziale terapeutico per il trattamento del dolore e di altre condizioni mediche come l’epilessia e la spasticità associate alla sclerosi multipla. In linea con quanto sopra, la resina di cannabis e la cannabis dovrebbe essere programmata a un livello di controllo che prevenga i danni causati dall’uso di cannabis e allo stesso tempo non funga da barriera all’accesso e alla ricerca e sviluppo della preparazione correlata alla cannabis per uso medico. ”

Dronabinol (delta-9-THC) e tetraidrocannabinolo (isomeri di delta-9-THC)

Il rapporto raccomanda che dronabinolo e tetraidrocannabinolo (THC e suoi isomeri) siano “Cancellati dall’Allegato II della Convenzione sulle sostanze psicotrope (1971) e aggiunti all’Allegato I della Convenzione Unica sui Farmaci Narcotici (1961).”

Queste raccomandazioni semplificherebbero la programmazione, raggruppando tutte le forme di THC nella stessa categoria della resina di cannabis e cannabis.

Extracts e le tinture di cannabis

Il rapporto raccomanda che estratti e tinture di cannabis vengano “cancellati dall’Allegato I della Convenzione Unica sui Farmaci Narcotici (1961)”.

Il comitato raccomandò di eliminare questa categoria dalla Convenzione del 1961 perché estratti e tinture comprendono “diversi preparati con una concentrazione variabile di delta-9 THC, “alcuni sono non psicoattivi e con” promettenti applicazioni terapeutiche “.

#DulcisinFundo : Preparazioni di cannabidiolo

L’ECDD ha precedentemente completato la revisione critica del CBD puro, raccomandando di non essere programmato all’interno delle convenzioni sul controllo della droga, osservando che:”Il cannabidiolo si trova nella cannabis e nella resina di cannabis ma non ha proprietà psicoattive e non ha potenziale di abuso e nessun potenziale per produrre dipendenza. Non ha gravi effetti negativi. È stato dimostrato che il cannabidiolo è efficace nella gestione di alcuni disturbi dell’epilessia ad insorgenza dell’infanzia, resistenti al trattamento. È stato approvato per questo uso negli Stati Uniti nel 2018 ed è attualmente in esame per l’approvazione da parte dell’UE. “

Cassazione, cannabis light: leciti vendita e l’uso !

La vendita di ‘cannabis light’ e’ lecita, come lecito – e non possono essere sottoposti a sequestri preventivi – e’ l’uso dei prodotti realizzati con essa e messi in commercio. Questa la linea dettata dalla sesta sezione penale della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, segna un ulteriore capitolo in una questione finora controversa nella giurisprudenza. La Suprema Corte, con la decisione depositata oggi, ha annullato senza rinvio il sequestro disposto dal Riesame di Macerata nei confronti di un 28enne che aveva posto in commercio infiorescenze di cannabis: i giudici marchigiani avevano ritenuto che la legge del 2016 sulla coltivazione della canapa – con la quale viene indicato come limite lo 0,6% del principio attivo Thc – non rappresentasse una deroga alla disciplina penale in materia di stupefacenti. La legge varata tre anni fa, osservano i giudici di piazza Cavour, “attesta che la coltivazione delle varieta’ di canapa, nella stessa considerate, non e’ reato” e “viene consentita senza necessita’ di autorizzazione”: il coltivatore ha solo l’obbligo di “conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto”. Se all’esito di controlli, inoltre, il contenuto complessivo di Thc nella coltivazione “risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6% nessuna responsabilita’ e’ prevista per l’agricoltore” e il sequestro o la distruzione delle coltivazioni possono essere disposti “solo se il contenuto di Thc nella coltivazione e’ superiore allo 0,6%”. La norma non parla della commercializzazione, ma, secondo la Cassazione, “risulta del tutto ovvio” che sia “consentita per i prodotti della canapa oggetto del sostegno e della promozione” espressamente contemplati dalla legge. Il ‘nodo’ della questione in esame, si legge ancora nella sentenza, e’ “se la commercializzazione possa riguardare anche la vendita al dettaglio delle infiorescenze contenenti il Thc (nei limiti) e il Cbd (che non ha effetti stupefacenti e mitiga quelli dell’altro principio chimico) per fini connessi all’uso che l’acquirente riterra’ di farne e che potrebbero riguardare l’alimentazione (infusi, the’, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici e anche il fumo”. Proprio sul punto, i giudici esprimono una linea diversa da quella sancita in precedenza dalla Corte, secondo cui “la presenza di un principio attivo sino allo 0,6% e’ consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis”: con la sentenza di oggi, invece, sposando la tesi di alcuni giudici di merito, la Cassazione afferma che “dalla liceita’ della coltivazione della cannabis” stabilita con la legge del 2016 “deriverebbe la liceita’ dei suoi prodotti contenenti un principio attivo Thc inferiore allo 0,6%, nel senso che non potrebbero piu’ considerarsi (ai fini giuridici) sostanza stupefacente soggetta alla disciplina” penale prevista dal Testo unico sulla droga (Dpr 309/1990). La fissazione del limite dello 0,6% di Thc “entro il quale l’uso delle infiorescenze della cannabis proveniente dalle coltivazioni contemplate dalla legge 242/2016 e’ lecito – osservano gli ‘alti’ giudici – rappresenta l’esito di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico e le (in pratica inevitabili) conseguenze della commercializzazione dei prodotto delle coltivazioni”. Infatti, “la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceita’ deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi”, afferma la Corte. Quindi, se il rivenditore di infiorescenze di cannabis provenienti dalle coltivazioni rientranti nella legge del 2016 “e’ in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza”, spiegano i giudici di ‘Palazzaccio’, il sequestro “puo’ giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicita’ dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato”: infatti, conclude la Cassazione, “la posizione di chi sia trovato dagli organi di polizia in possesso di sostanza che risulti provenire dalla commercializzazione di prodotti delle coltivazioni previste dalla legge n.242/2016 e’ quella di un soggetto che fruisce liberamente di un bene lecito” e non vi e’ alcun “automatismo” per cui dal superamento dello 0,6% di Thc “derivi immediatamente una rilevanza penale della condotta che andra’ invece ricostruita e valutata” in base ai parametri fissati dal Testo unico sulla droga. –

Etnaponica

 

 Etnaponica 

L’Azienda nasce dal connubio di tradizione di famiglia e voglia di innovare del fondatore Giuseppe, in un modesto fondo agricolo alle pendici dell’Etna, dove fin da bambino andava con il nonno, che gli ha insegnato le antiche tecniche di coltura della tradizione siciliana, ulivi, agrumi, vigne e coltivazione di verdure stagionali, da questa passione viscerale per la terra e dopo anni di ricerca e sviluppo, oggi Giuseppe, sempre attento all’impatto ambientale e all’usura del suolo, ha sviluppato dei sistemi di cultura innovativi ,che ottimizzano l’impatto ambientale delle culture, difatti a Etnaponica non si usano pesticidi chimici, l’uso dell’ acqua viene ottimizzato da vari sistemi di irrigazione automatica e recupero della stessa, nonche le piante non vengono nutrite da fertilizzanti chimici ma sempre in modo naturale, ecocompatibile e a impatto zero sulla fauna e flora locale. 

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Etnaponica e specializzata in colture a alto rendimento per mq, e ad alto valore aggiunto, dato che grazie al know-how accumulato negli anni di ricerca e sviluppo, riesce ad ottimizzare l’uso del suolo per consentire in pochi metri quadrati coltivazioni che altrimenti avrebbero bisogno di vaste aree coltivate. Il primo prodotto realizzato interamente in azienda da Etnaponica e stato lo Zafferano Bio, di altissima qualità. 

Aldilà dei prodotti agricoli, Etnaponica si presenta anche come società di consulenza per culture di zafferano canapa e impianti di acquaponica domestici e commerciali, la missione e quella di dare supporto e diffondere il know how accumulato negli anni, ad altri produttori, che hanno la voglia di investire in innovazione tecnologica per le proprie culture, che vogliono ottimizzare l’uso del suolo nel proprio fondo, che vogliono rendere le proprie coltivazioni ad impatto zero, senza uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, e sopratutto che vogliono ottimizzare l’uso dell’acqua. Queste tecniche oltre che risultare molto meno dannose per l’ambiente e quindi per i consumatori finali, aiutano le aziende a massimizzare la resa per ettaro, e aumentare i margini di profitto. 

Oltre ai prodotti e servizi per le aziende del settore Agricolo, il reparto di ricerca di Etnaponica ha sviluppato un sistema di coltivazione verticale, con l’ausilio di tower e recupero dell’acqua, per dare l’opportunità a tutti, anche a chi non ha giardino in casa, di produrre gli ortaggi, frutta e spezie direttamente in balcone o in terrazza, il sistema è utilizzabile anche da chi non ha esperienza di coltivazione dato che tramite sistemi di controllo computerizzati funziona in automatico. 

IMAGE 2018-11-10 16:41:28Dopo mesi di esperienza maturata in aziende agricole olandesi specializzate nella coltivazione e trattamento della cannabis, Etnaponica ha iniziato in linea con le regole del sistema giuridico italiano, la coltivazione della Canapa, l’obiettivo e quello di creare un prodotto con elevati standard di qualità, e ad impatto zero per l’ambiente. Questa visione del mercato della canapa ha permesso ai tecnici di Etnaponica di selezionare delle varietà adatte a tutte le esigenze dei collezionisti che apprezzano odori e colori delle infiorescenze di canapa prodotte in esclusiva da Etnaponica, gli elevati standard di qualità sono garantiti dal reparto controllo qualità e ricerca e sviluppo dell’ azienda, che dopo settimane di selezione hanno trovato le migliori qualità da produrre per andare incontro alle esigenze dei consumatori.